Art. 5
Soglie di rilevanza e altri parametri
In vigore dal 10 dic 2025
Soglie di rilevanza e altri parametri
1. Nel valutare le inesattezze nei dati comunicati nel periodo di riferimento soggetto a verifica, il verificatore applica, per ciascuna tonnellata della merce pertinente identificata dal codice della nomenclatura combinata (NC), le seguenti soglie di rilevanza:
(a)
5 % del totale delle emissioni incorporate specifiche;
(b)
5 % del totale dell’assegnazione gratuita specifica per le emissioni incorporate;
2. Il verificatore si avvale anche del giudizio di esperti per stabilire se le inesattezze o le non conformità, individualmente o aggregate con altre inesattezze o non conformità, a motivo della loro entità e della loro natura, debbano essere considerate rilevanti nel caso di:
(a)
inesattezze, considerate individualmente o aggregate con altre inesattezze, che sono inferiori alla soglia di rilevanza di cui al paragrafo 1;
(b)
parametri non menzionati al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2546:oj#art-5