Art. 5

Soglie di rilevanza e altri parametri

In vigore dal 10 dic 2025
Soglie di rilevanza e altri parametri 1.   Nel valutare le inesattezze nei dati comunicati nel periodo di riferimento soggetto a verifica, il verificatore applica, per ciascuna tonnellata della merce pertinente identificata dal codice della nomenclatura combinata (NC), le seguenti soglie di rilevanza: (a) 5 % del totale delle emissioni incorporate specifiche; (b) 5 % del totale dell’assegnazione gratuita specifica per le emissioni incorporate; 2.   Il verificatore si avvale anche del giudizio di esperti per stabilire se le inesattezze o le non conformità, individualmente o aggregate con altre inesattezze o non conformità, a motivo della loro entità e della loro natura, debbano essere considerate rilevanti nel caso di: (a) inesattezze, considerate individualmente o aggregate con altre inesattezze, che sono inferiori alla soglia di rilevanza di cui al paragrafo 1; (b) parametri non menzionati al paragrafo 1.
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