Art. 2

Visite in loco fisiche e sostituzione con visite virtuali o rinuncia

In vigore dal 10 dic 2025
Visite in loco fisiche e sostituzione con visite virtuali o rinuncia 1.   Il verificatore può sostituire una visita in loco fisica di cui all’allegato II, sezione 2.12, del regolamento delegato (UE) 2025/2551 con una visita virtuale se sono soddisfatte le condizioni di cui all’ o all’. 2.   Il verificatore può derogare all’obbligo di effettuare una visita in loco fisica di cui all’allegato II, sezione 2.12, del regolamento delegato (UE) 2025/2551 se sono soddisfatte le condizioni di cui all’. 3.   Il verificatore informa senza indugio il gestore della sua decisione di sostituire la visita in loco fisica con una visita virtuale o di derogare all’obbligo di effettuare una visita in loco fisica.
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