Art. 1

Definizioni

In vigore dal 10 dic 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/255 della Commissione (5) e all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 della Commissione (6), si applicano le definizioni seguenti: (1) «inesattezza»: omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati dal gestore, ad esclusione dell’incertezza associata agli strumenti di misurazione o le analisi di laboratorio; (2) «inesattezza rilevante»: inesattezza che, individualmente o aggregata ad altre, supera la soglia di rilevanza o che, sulla base del giudizio esperto del verificatore, a causa della sua entità e della sua natura potrebbe incidere sulle emissioni totali comunicate o su altre informazioni; (3) «soglia di rilevanza»: limite quantitativo o valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o aggregate ad altre, sono considerate rilevanti dal verificatore; (4) «non conformità»: atto compiuto o omesso del gestore che non soddisfa i requisiti del piano di monitoraggio o della metodologia di monitoraggio applicabile allo specifico impianto, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547; (5) «non conformità significativa»: una non conformità che comporta un’inesattezza rilevante.
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