Art. 6
Periodicità e tempi di riferimento
In vigore dal 26 nov 2025
Periodicità e tempi di riferimento
1. Gli Stati membri producono statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a cadenza trimestrale, annuale e pluriennale nonché nell’ambito del censimento decennale della popolazione e delle abitazioni.
2. Gli anni che terminano con la cifra «1» sono anni di riferimento per il censimento decennale della popolazione e delle abitazioni.
3. Gli anni che terminano con le cifre «1», «5» e «8» sono anni di riferimento per le statistiche pluriennali.
4. La periodicità e il tempo di riferimento per ogni tematica dettagliata sono stabiliti nell’allegato.
5. La prima data di riferimento per la trasmissione di statistiche annuali sulla tematica «stock di popolazione» è il 31 dicembre 2027. La prima data di riferimento per la trasmissione delle statistiche decennali è il 31 dicembre 2031. Uno Stato membro trasmette i dati sulla prestazione energetica nell’edilizia, per la prima volta, al più tardi 24 mesi dopo la data in cui la banca dati nazionale della prestazione energetica nell’edilizia è disponibile in tale Stato membro conformemente all’articolo 22 della direttiva (UE) 2024/1275. Il primo tempo di riferimento per le altre statistiche disciplinate dal presente regolamento è nel 2028.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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