Art. 7
Set di dati e metadati da trasmettere alla Commissione
In vigore dal 26 nov 2025
Set di dati e metadati da trasmettere alla Commissione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i set di dati precontrollati e i relativi metadati conformemente all’allegato utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). Per trasmettere i set di dati e i metadati alla Commissione (Eurostat) è fatto ricorso ai servizi del punto di accesso unico.
2. Qualora pubblichino i set di dati previsti dal presente regolamento a livello nazionale in anticipo sulle scadenze per la trasmissione stabilite nell’allegato o negli atti delegati adottati a norma dell’, paragrafo 9, gli Stati membri trasmettono tali set di dati alla Commissione (Eurostat) senza indebito ritardo, e in ogni caso entro 30 giorni di calendario dalla pubblicazione nazionale o entro le scadenze per la trasmissione stabilite nell’allegato o in tali atti delegati, se anteriori.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat):
a)
set di dati e metadati rivisti se la revisione è effettuata dopo la trasmissione iniziale dei set di dati richiesti a norma del presente regolamento;
b)
set di dati e metadati rivisti per le serie storiche pertinenti se la revisione è effettuata sui set di dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) prima dell’applicazione del presente regolamento.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i set di dati e i metadati rivisti di cui al primo comma del presente paragrafo entro 14 giorni di calendario dalla revisione, accompagnati da relazioni sulla qualità in conformità dell’.
Gli Stati membri informano senza indebito ritardo la Commissione di qualsiasi decisione relativa alla revisione di set di dati o metadati di cui al presente paragrafo.
Storico versioni
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