Art. 5

Requisiti delle statistiche

In vigore dal 26 nov 2025
Requisiti delle statistiche 1.   Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni riguardano i domini seguenti: a) demografia; b) abitazioni; c) famiglie e nuclei familiari. 2.   Le statistiche nei domini elencati al paragrafo 1 sono organizzate in set di dati conformemente all’elenco di tematiche e tematiche dettagliate e della rispettiva periodicità, dei tempi di riferimento, delle scadenze per la trasmissione dei dati e dei livelli territoriali di cui all’allegato. Se l’unità statistica è una persona, i set di dati sono disaggregati almeno per sesso ed età, salvo quanto disposto alla nota 1 dell’allegato. Per quanto riguarda la tematica specifica «caratteristiche energetiche degli edifici», i dati da trasmettere sull’efficienza energetica degli edifici sono limitati ai dati disponibili nella banca dati nazionale della prestazione energetica nell’edilizia, istituita a norma dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2024/1275, dello Stato membro interessato. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’elenco delle tematiche dettagliate di cui all’allegato. Qualora un atto delegato introduca una nuova tematica dettagliata, tale atto delegato può includere altresì la periodicità pertinente, i tempi di riferimento, la scadenza per la trasmissione e il livello territoriale. Tali atti delegati sono adottati almeno 18 mesi prima dell’inizio del tempo di riferimento in questione. 4.   Qualora eserciti il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione si assicura che: a) gli atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino oneri o costi significativi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti; b) siano effettuati gli studi pilota o di fattibilità di cui all’ e i relativi risultati siano presi in considerazione prima dell’adozione di qualsiasi atto delegato. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare i set di dati e i metadati da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione specificano: a) un elenco di variabili, loro specifiche tecniche e disaggregazioni, purché le disaggregazioni territoriali non siano più dettagliate rispetto ai livelli territoriali di cui all’allegato; b) specifiche dettagliate delle unità statistiche e dei metadati; c) classificazioni statistiche da utilizzare; d) formati tecnici per la trasmissione dei set di dati e dei metadati e ulteriori specifiche, ove necessario e giustificato; e) le specifiche tecniche per le categorie di adeguamento specifiche di cui all’, paragrafo 2. 6.   Prima di adottare un atto di esecuzione a norma del paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione valuta le statistiche sulle persone e sulle famiglie già raccolte a norma del regolamento (UE) 2019/1700. Nell’adottare tale atto di esecuzione, la Commissione indica i motivi che giustificano l’inclusione di eventuali variabili e disaggregazioni già raccolte a norma di detto regolamento. Tali atti di esecuzione non richiedono dati che, per loro natura, possono soltanto essere raccolti direttamente presso gli interessati. 7.   Gli atti di esecuzione, adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo, sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Essi sono adottati almeno 18 mesi prima dell’inizio del tempo di riferimento in questione, eccetto: a) per i primi tempi di riferimento di cui all’, paragrafo 5, per i quali gli atti di esecuzione sono adottati almeno 12 mesi prima dell’inizio del tempo di riferimento in questione; e b) per il censimento della popolazione e delle abitazioni, per il quale gli atti di esecuzione sono adottati almeno 24 mesi prima dell’inizio dell’anno in cui cade la data di riferimento. La Commissione garantisce che tali atti di esecuzione non comportino oneri o costi significativi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti. 8.   Sono effettuati gli studi pilota o di fattibilità di cui all’ e i relativi risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione prima di qualsiasi modifica delle disaggregazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ al fine di integrare il presente regolamento specificando le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire per un massimo di tre anni di riferimento, purché sia ritenuta necessaria la raccolta di dati supplementari nell’ambito di applicazione del presente regolamento per far fronte a ulteriori esigenze in termini di dati statistici che non possono essere altrimenti soddisfatte. In particolare, gli atti delegati di cui al presente paragrafo non comportano l’obbligo di condurre una nuova indagine statistica. Tali atti delegati indicano: a) le tematiche dettagliate da fornire a norma del presente paragrafo in relazione ai domini e alle tematiche di cui all’allegato e i motivi di tali ulteriori esigenze di dati statistici; b) in relazione alle tematiche dettagliate di cui alla lettera a), la periodicità, i tempi di riferimento, le scadenze per la trasmissione e i livelli territoriali. Tali atti delegati non si applicano ai tempi di riferimento precedenti al 2030 e prevedono un minimo di due anni tra i tempi di riferimento per ciascuna raccolta di dati supplementari. Tali atti delegati non introducono requisiti delle statistiche con tempi di riferimento rientranti negli anni di riferimento di cui all’, paragrafo 2. Sono effettuati gli studi pilota o di fattibilità di cui all’ e i relativi risultati sono presi in considerazione prima dell’adozione di qualsiasi atto delegato a norma del primo comma del presente paragrafo. 10.   La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni supplementari di cui al paragrafo 9 e i metadati pertinenti. Tali atti di esecuzione stabiliscono: a) un elenco di variabili, loro specifiche tecniche e disaggregazioni, purché le disaggregazioni territoriali non siano più dettagliate rispetto ai livelli territoriali contenuti nel corrispondente atto delegato di cui al paragrafo 9, secondo comma, lettera b), del presente articolo; b) specifiche dettagliate delle unità statistiche e dei metadati; c) classificazioni statistiche da utilizzare; d) formati tecnici per la trasmissione dei set di dati e dei metadati e ulteriori specifiche, ove necessario e giustificato. Tali atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, entro 18 mesi prima dell’inizio del tempo di riferimento pertinente. Sono effettuati gli studi pilota o di fattibilità di cui all’ e i relativi risultati sono presi in considerazione prima dell’adozione di qualsiasi atto di esecuzione. 11.   Gli studi di cui al paragrafo 4, lettera b), al paragrafo 8, al paragrafo 9, quarto comma, e al paragrafo 10, terzo comma, del presente articolo sono finanziati conformemente all’.
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