Art. 13
Studi pilota e di fattibilità
In vigore dal 26 nov 2025
Studi pilota e di fattibilità
1. Ove necessario e opportuno ai fini del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) avvia studi pilota e di fattibilità al fine di:
a)
valutare la disponibilità delle fonti di dati e la loro qualità, anche riguardo ai dati detenuti da soggetti pubblici e privati a livello dell’Unione e a livello nazionale;
b)
sviluppare e valutare la fattibilità dell’attuazione di nuove tematiche dettagliate, nuove unità statistiche, e nuove variabili e loro disaggregazioni, nonché sviluppare e valutare la fattibilità di altre questioni contemplate dagli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento;
c)
valutare la disponibilità delle fonti di dati sulla disabilità delle persone e testare statistiche disaggregate, conformemente al diritto e alle prassi nazionali in materia di protezione dei dati e controllo della diffusione di dati;
d)
sviluppare nuove metodologie e tecniche statistiche per rafforzare la qualità e migliorare le informazioni sui gruppi di popolazione difficili da raggiungere;
e)
ridurre le asimmetrie nei dati sui flussi migratori e garantire una migliore comparabilità dei flussi migratori;
f)
ridurre i possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio delle persone;
g)
testare e valutare l’infrastruttura e l’adeguatezza delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata per la condivisione sicura dei dati nell’ambito dell’SSE, in conformità all’, paragrafo 5.
2. Gli Stati membri possono partecipare agli studi pilota e di fattibilità di cui al paragrafo 1 ma, insieme alla Commissione (Eurostat), ne garantiscono la rappresentatività a livello di Unione.
3. I risultati degli studi pilota e di fattibilità di cui al paragrafo 1 sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione (Eurostat) elabora, in collaborazione con gli Stati membri, relazioni sui risultati di tali studi.
Storico versioni
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