Art. 14

Finanziamento

In vigore dal 26 nov 2025
Finanziamento 1.   Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, un contributo finanziario dell’Unione è messo a disposizione degli istituti nazionali di statistica e delle altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per: a) gli adeguamenti dell’infrastruttura e della formazione nel sistema statistico nazionale necessari allo sviluppo e all’attuazione dei seguenti elementi, nuovi o migliorati: fonti di dati, metodologie, condivisione di dati, unità statistiche, tematiche, tematiche dettagliate, e variabili e loro disaggregazioni; b) la preparazione e l’attuazione della raccolta di dati statistici supplementari di cui all’, paragrafo 9; c) la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota e di fattibilità rappresentativi di cui all’. Può inoltre essere messo a disposizione un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell’Unione. 2.   L’importo del contributo finanziario dell’Unione di cui al primo comma del paragrafo 1, è stabilito conformemente alle disposizioni del programma per il mercato unico nell’ambito della procedura annuale di bilancio, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. Anche gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 possono chiedere il sostegno di altri programmi finanziari dell’Unione applicabili conformemente alle norme di tali programmi. Inoltre gli Stati membri possono chiedere il sostegno dello strumento di sostegno tecnico per migliorare la qualità delle statistiche e sviluppare metodologie a sostegno dei requisiti del presente regolamento, conformemente alle norme dello strumento di sostegno tecnico e al suo obiettivo di promuovere la produzione, la fornitura e il monitoraggio della qualità dei dati e delle statistiche. 3.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1 non può superare il 90 % dei costi ammissibili.
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