Art. 15
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
In vigore dal 26 nov 2025
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Allorché partecipa alle azioni finanziate a norma del presente regolamento sulla base di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede all’ordinatore responsabile, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti e alla Procura europea i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
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