Art. 8
Fonti dei dati e metodi
In vigore dal 26 nov 2025
Fonti dei dati e metodi
1. Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) utilizzano una o più delle fonti di dati seguenti, a condizione che tali fonti di dati consentano di produrre statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all’:
a)
fonti di dati amministrativi;
b)
indagini statistiche o altre raccolte di dati statistici;
c)
altre fonti, compresi i dati detenuti da privati;
d)
utilizzo dei dati ottenuti dalla condivisione dei dati tra istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, comprese quelle di altri Stati membri, e tra tali istituti e autorità e la Commissione (Eurostat), nell’ambito del sistema statistico europeo (SSE).
2. Qualora una richiesta presentata da un istituto nazionale di statistica o dalla Commissione (Eurostat) a un titolare dei dati privato a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 riguardi dati personali da una fonte di dati di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, tale richiesta è limitata alle categorie di dati personali che rientrano nei domini e nelle tematiche specificati nell’allegato del presente regolamento o necessari per i metodi di stima statistica conformemente all’, paragrafo 6, lettera b).
3. Gli Stati membri mirano a sviluppare in modo continuo fonti e metodi innovativi e a utilizzarli per migliorare le statistiche compilate a norma del presente regolamento, a condizione che consentano di produrre statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all’.
4. Le statistiche compilate a norma del presente regolamento si basano su metodi statisticamente solidi e ben documentati, tenendo conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali quali «segni di vita» e altri metodi di stima su base scientifica utilizzati per compilare statistiche sulla popolazione dimorante abitualmente negli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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