Art. 6 · Periodicità e tempi di riferimento

Art. 6

Periodicità e tempi di riferimento

In vigore dal 26 nov 2025
Periodicità e tempi di riferimento 1.   Gli Stati membri producono statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a cadenza trimestrale, annuale e pluriennale nonché nell’ambito del censimento decennale della popolazione e delle abitazioni. 2.   Gli anni che terminano con la cifra «1» sono anni di riferimento per il censimento decennale della popolazione e delle abitazioni. 3.   Gli anni che terminano con le cifre «1», «5» e «8» sono anni di riferimento per le statistiche pluriennali. 4.   La periodicità e il tempo di riferimento per ogni tematica dettagliata sono stabiliti nell’allegato. 5.   La prima data di riferimento per la trasmissione di statistiche annuali sulla tematica «stock di popolazione» è il 31 dicembre 2027. La prima data di riferimento per la trasmissione delle statistiche decennali è il 31 dicembre 2031. Uno Stato membro trasmette i dati sulla prestazione energetica nell’edilizia, per la prima volta, al più tardi 24 mesi dopo la data in cui la banca dati nazionale della prestazione energetica nell’edilizia è disponibile in tale Stato membro conformemente all’articolo 22 della direttiva (UE) 2024/1275. Il primo tempo di riferimento per le altre statistiche disciplinate dal presente regolamento è nel 2028.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2458:oj#art-6