Art. 15

Procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali

In vigore dal 26 nov 2025
Procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali 1.   Nessun partito politico europeo o nessuna fondazione politica europea influenza deliberatamente, o tenta di influenzare, l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione da parte di una persona fisica o giuridica delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. 2.   Se viene a conoscenza di una decisione di un’autorità nazionale di controllo, come definita all’, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679, secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione è legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l’Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti di cui all’ del presente regolamento. L’Autorità può, ove necessario, coordinarsi con l’autorità nazionale di controllo interessata. 3.   Il comitato di cui al paragrafo 2 esprime un parere sul fatto che il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando detta violazione. L’Autorità chiede il parere senza indebito ritardo e non oltre un mese dopo essere stata informata della decisione dell’autorità nazionale di controllo. L’autorità stabilisce un termine breve e ragionevole entro il quale il comitato deve esprimere il proprio parere. Il comitato è tenuto a rispettare tale termine. 4.   Tenendo conto del parere del comitato, l’Autorità decide, a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), punto ix), se imporre sanzioni pecuniarie al partito politico europeo o alla fondazione politica europea in questione. La decisione dell’Autorità è debitamente motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in tempi rapidi. 5.   La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui agli . Il divieto di presentare una richiesta di verifica a norma dell’, paragrafi da 1 a 4, durante il periodo di due mesi immediatamente precedente le elezioni del Parlamento europeo stabilito all’, paragrafo 5, non si applica alla procedura di cui al presente articolo.
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