Art. 12
Verifica dell’osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione ed esame dei motivi della cancellazione dal registro
In vigore dal 26 nov 2025
Verifica dell’osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione ed esame dei motivi della cancellazione dal registro
1. Fatta salva la procedura di cui all’, l’Autorità verifica periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all’ e le disposizioni in materia di governance stabilite all’, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) e k).
2. Se l’Autorità ritiene che uno dei motivi di cancellazione dal registro a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), o dell’, paragrafo 2, possa applicarsi a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea, ne informa senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati. Nell’informare un partito politico europeo o una fondazione politica europea, l’Autorità invita tale partito politico europeo o tale fondazione politica europea a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni.
3. In caso di inosservanza dell’, paragrafo 1, lettere c), f), g) o h), dell’, paragrafo 2, lettere e), f), g) o h), o delle disposizioni in materia di governance stabilite all’, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f), all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 1, lettere da a) ad e), g) e k), l’Autorità dà al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L’autorità può, su richiesta motivata del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati, prorogare tale termine se e nella misura in cui lo ritenga necessario e opportuno in vista delle misure correttive previste dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea.
4. Alla scadenza del termine di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo o al ricevimento di eventuali osservazioni o informazioni del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati in merito alle misure correttive entro il termine, l’Autorità valuta, senza indebito ritardo e alla luce delle eventuali osservazioni o informazioni, se al partito o alla fondazione si applichi uno dei motivi di cancellazione dal registro a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), o dell’, paragrafo 2.
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