Art. 6

Governance delle fondazioni politiche europee

In vigore dal 26 nov 2025
Governance delle fondazioni politiche europee 1.   Lo statuto di una fondazione politica europea rispetta il diritto pertinente dello Stato membro in cui essa ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno: a) il suo nome e logo, che sono chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente; b) l’indirizzo della sede; c) una descrizione della sua finalità e dei suoi obiettivi, che sono compatibili con i compiti di cui all’, punto 6; d) una dichiarazione in conformità dell’, paragrafo 2, lettera h), attestante che essa non persegue scopi di lucro; e) il nome del partito politico europeo a cui è direttamente affiliata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità; f) un elenco dei suoi organi, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione e, in particolare, le modalità dettagliate di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti di tali organi; g) la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l’approvazione e la verifica dei conti annuali; h) la procedura interna di modifica del suo statuto; i) la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come fondazione politica europea; j) le sue norme interne relative all’equilibrio di genere; k) le norme che disciplinano i diritti e gli obblighi delle organizzazioni affiliate associate nell’ambito delle strutture di governance e dei processi decisionali della fondazione politica europea, prevedendo garanzie adeguate contro le ingerenze straniere e impedendo che le organizzazioni affiliate associate impongano una linea d’azione contro o blocchino la maggioranza dei membri dell’Unione. 2.   Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che essi non siano in contrasto con il presente regolamento.
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