Art. 8

Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

In vigore dal 26 nov 2025
Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee 1.   È istituita un’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità») ai fini della loro registrazione, del loro controllo e dell’imposizione di sanzioni ad essi applicabili a norma del presente regolamento. 2.   L’Autorità è dotata di personalità giuridica. Essa è indipendente ed esercita le sue funzioni nell’assoluto rispetto del presente regolamento. L’Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L’Autorità verifica altresì periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all’ e le disposizioni in materia di governance stabilite all’, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), g), e k). Nelle sue decisioni l’Autorità tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell’esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa. L’Autorità è rappresentata dal suo direttore, che prende tutte le decisioni dell’Autorità a nome della medesima. 3.   Il direttore dell’Autorità è nominato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (congiuntamente denominati «autorità che ha il potere di nomina») per un periodo di cinque anni non rinnovabile, sulla base delle proposte formulate da un comitato di selezione composto dai segretari generali di tali istituzioni sulla scorta di un invito generale a presentare candidature. Il direttore dell’Autorità è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali. Non è deputato al Parlamento europeo, non è titolare di un mandato elettorale né lavora o ha lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea. Il direttore scelto non deve avere un possibile conflitto di interessi tra la sua funzione di direttore dell’Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali, in particolare nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d’ufficio o di decesso è coperto secondo la stessa procedura. In caso di normale avvicendamento o di dimissioni volontarie, il direttore rimane in carica finché il suo sostituto non abbia assunto le proprie funzioni. Il direttore dell’Autorità che non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni può essere dichiarato dimissionario, di comune accordo, da almeno due delle tre istituzioni di cui al primo comma nonché sulla base di una relazione che il comitato di selezione di cui al primo comma elabora di propria iniziativa o su richiesta di una delle tre istituzioni. Il direttore dell’Autorità esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Quando agisce in nome dell’Autorità, il direttore non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organo o organismo. Il direttore dell’Autorità si astiene da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano congiuntamente, in relazione al direttore, le competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari (e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea) stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (14). Fatte salve le decisioni sulla nomina e la revoca dall’incarico, le tre istituzioni possono decidere di conferire a una di loro l’esercizio di alcune o di tutte le restanti competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina. L’autorità che ha il potere di nomina può assegnare al direttore altri incarichi, a condizione che questi non siano incompatibili con il carico di lavoro derivante dalle sue funzioni di direttore dell’Autorità e non rischino di creare conflitti di interessi o di compromettere l’assoluta indipendenza del direttore. 4.   L’Autorità è materialmente ubicata presso il Parlamento europeo, che le mette a disposizione i locali e le strutture di supporto amministrativo necessari. 5.   Il direttore dell’Autorità è assistito da personale nei confronti del quale esercita i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea e i poteri conferiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di altri agenti dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»). L’Autorità può avvalersi, in qualsiasi ambito delle sue attività, di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze. Al personale dell’Autorità si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione di detto statuto e di detto regime. La scelta del personale non deve dar luogo a un possibile conflitto di interessi tra le sue funzioni presso l’Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali; il personale si astiene altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni. 6.   L’Autorità stipula accordi con il Parlamento europeo e, se del caso, con le altre istituzioni in merito alle eventuali disposizioni amministrative necessarie per l’espletamento delle sue funzioni, in particolare accordi relativi al personale, ai servizi e al supporto forniti ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 8. 7.   Gli stanziamenti relativi alle spese dell’Autorità sono iscritti in un titolo ad hoc della sezione del bilancio generale dell’Unione relativa al Parlamento europeo. Gli stanziamenti sono sufficienti a garantire la piena operatività dell’Autorità e la sua autonomia. Il direttore sottopone al Parlamento europeo il progetto preliminare di bilancio dell’Autorità, che viene reso pubblico. Il Parlamento europeo delega al direttore dell’Autorità le funzioni di ordinatore relativamente a tali stanziamenti. 8.   All’Autorità si applica il regolamento n. 1 del Consiglio (15). I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell’Autorità sono forniti dal Centro di traduzione per gli organi dell’Unione europea. 9.   L’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo condividono tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle rispettive responsabilità ai sensi del presente regolamento. 10.   Il direttore presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle attività dell’Autorità. L’Autorità pubblica le relazioni sul suo sito web. 11.   Conformemente all’articolo 263 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle decisioni dell’Autorità e, conformemente agli articoli 268 e 340 TFUE, è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni causati dall’Autorità. Qualora l’Autorità si astenga dall’adottare una decisione nel caso in cui sia tenuta a farlo in virtù del presente regolamento, può essere proposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea un ricorso per carenza a norma dell’articolo 265 TFUE.
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