Art. 9

Registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

In vigore dal 26 nov 2025
Registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee 1.   L’Autorità istituisce e gestisce un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili online in conformità dell’. 2.   Al fine di garantire il corretto funzionamento del registro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, ed entro i limiti delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, allo scopo di integrare il presente regolamento stabilendo: a) le informazioni e i documenti giustificativi detenuti dall’Autorità, per i quali il registro deve costituire il repertorio di riferimento e che comprendono lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, qualsiasi altro documento presentato a corredo di una domanda di registrazione in conformità dell’, paragrafo 2, i documenti ricevuti dallo Stato membro in cui si trova la sede di cui all’, paragrafo 2, nonché le informazioni sull’identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e giuridica di cui all’, paragrafo 1, lettera f), e all’, paragrafo 1, lettera g); b) il materiale del registro di cui alla lettera a) del presente paragrafo, per il quale spetta al registro certificare la legittimità determinata dall’Autorità in base alle sue competenze ai sensi del presente regolamento. L’Autorità non è competente a verificare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea osservi eventuali obblighi o prescrizioni imposti al partito o alla fondazione interessati dallo Stato membro in cui si trova la sede a norma degli , e dell’, paragrafo 2, che si aggiungono agli obblighi e alle prescrizioni stabiliti dal presente regolamento. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i dettagli del sistema di numeri di registrazione che il registro deve applicare e gli estratti standard del registro che quest’ultimo deve mettere a disposizione di terzi su richiesta, inclusi il contenuto di lettere e documenti. Tali estratti non includono dati personali diversi dall’identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica di cui all’, paragrafo 1, lettera f), e all’, paragrafo 1, lettera g). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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