Art. 20

Acquisizione della personalità giuridica europea

In vigore dal 26 nov 2025
Acquisizione della personalità giuridica europea 1.   Un partito politico europeo o una fondazione politica europea acquisisce la personalità giuridica europea alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione dell’Autorità di registrarli a norma dell’. 2.   Su richiesta dello Stato membro in cui si trova la sede di un richiedente la registrazione come partito politico europeo o fondazione politica europea, la domanda presentata a norma dell’ è corredata di una dichiarazione rilasciata da tale Stato membro attestante che il richiedente ha soddisfatto tutti i requisiti nazionali pertinenti per presentare la domanda e che il suo statuto è conforme al diritto applicabile di cui all’, paragrafo 2, primo comma. 3.   Qualora il richiedente abbia personalità giuridica in base al diritto di uno Stato membro, l’acquisizione della personalità giuridica europea è considerata da tale Stato membro una conversione della personalità giuridica nazionale in una personalità giuridica europea subentrante. Quest’ultima mantiene integralmente gli eventuali preesistenti diritti e obblighi della precedente entità giuridica nazionale, che cessa di esistere in quanto tale. Gli Stati membri interessati non applicano condizioni proibitive a tali conversioni. Il richiedente mantiene la propria sede nello Stato membro interessato fino al momento in cui è pubblicata una decisione in conformità dell’. 4.   Su richiesta dello Stato membro in cui ha sede il richiedente, l’Autorità stabilisce la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 soltanto dopo aver consultato tale Stato membro.
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