Art. 14
Verifica degli obblighi previsti dal diritto nazionale
In vigore dal 26 nov 2025
Verifica degli obblighi previsti dal diritto nazionale
1. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, lo Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea può presentare all’Autorità una richiesta di cancellazione dal registro. Tale richiesta è debitamente motivata. In particolare, essa identifica con precisione e in modo esaustivo le condotte illegali e gli specifici requisiti nazionali che non sono stati osservati.
Se l’oggetto della richiesta dello Stato membro presentata a norma del primo comma del presente paragrafo riguarda esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l’Unione, enunciati all’ TUE, l’Autorità avvia una procedura di verifica in conformità dell’ del presente regolamento.
Per qualunque altra questione, qualora, nella sua richiesta a norma del primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro confermi che esista un ricorso effettivo avverso tale richiesta a livello nazionale e che sono stati esaurite tutte le vie di ricorso relative a tale richiesta, l’Autorità, sentito il rappresentante del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati, valuta se il motivo di cancellazione dal registro a norma dell’, paragrafo 1, lettera d), si applica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati.
2. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, e se la materia riguarda esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l’Unione, enunciati all’ TUE, lo Stato membro interessato può presentare all’Autorità una richiesta conformemente al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. L’Autorità procede in conformità del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, l’Autorità agisce in tutti i casi senza indebito ritardo. L’Autorità informa lo Stato membro interessato e il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati delle misure adottate in risposta alla richiesta motivata di cancellazione dal registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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