Art. 16

Comitato di personalità indipendenti

In vigore dal 26 nov 2025
Comitato di personalità indipendenti 1.   Il comitato di personalità indipendenti istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è costituito da sei membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano due membri ciascuno. I membri del comitato sono scelti in funzione delle loro qualità personali e professionali. Essi non sono deputati del Parlamento europeo né membri del Consiglio o della Commissione, non sono titolari di mandati elettorali né funzionari o altri agenti dell’Unione europea, né lavorano o hanno lavorato per un partito politico europeo o per una fondazione politica europea. I membri del comitato esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Essi non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organo o organismo e si astengono da qualunque atto incompatibile con la natura delle loro funzioni. Il comitato è rinnovato entro sei mesi dalla conclusione della prima tornata del Parlamento europeo dopo ciascuna elezione di tale istituzione. Il mandato dei membri non è rinnovabile. 2.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Il presidente del comitato è eletto dai suoi membri e tra questi ultimi conformemente a tale regolamento interno. Il Parlamento europeo provvede ai servizi di segreteria e al finanziamento del comitato. La segreteria del comitato agisce esclusivamente sotto l’autorità del comitato medesimo. 3.   Su richiesta dell’Autorità, il comitato esprime un parere: a) su qualunque possibile violazione manifesta e grave dei valori su cui si fonda l’Unione di cui all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), e all’, paragrafo 2, lettere c) e d), commessa da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea; b) sul fatto che un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia o meno deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, il comitato può chiedere qualsiasi documento o elemento di prova pertinente all’Autorità, al Parlamento europeo, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati, ad altri partiti politici, ad altre fondazioni politiche o ad altri soggetti interessati e può chiedere di ascoltare i loro rappresentanti. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l’autorità nazionale di controllo di cui all’ coopera con il comitato conformemente al diritto applicabile. Nei suoi pareri il comitato tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell’esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa. I pareri del comitato sono immediatamente resi pubblici.
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