Art. 32
Sanzioni
In vigore dal 26 nov 2025
Sanzioni
1. L’Autorità impone sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:
a)
violazioni non quantificabili:
i)
in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui all’, paragrafo 5 o 6;
ii)
in caso di mancata osservanza degli impegni assunti e delle informazioni fornite da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea in conformità dell’, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), e paragrafo 3, e dell’, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e k);
iii)
in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all’, paragrafo 1;
iv)
in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all’, paragrafo 2;
v)
in caso di mancata trasmissione dell’elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni in conformità dell’, paragrafo 2, o di mancata segnalazione delle donazioni in conformità dell’, paragrafi 3 e 4;
vi)
qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia violato gli obblighi istituiti dall’, paragrafo 1, o dall’, paragrafo 4;
vii)
qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
viii)
qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti;
ix)
qualora, in conformità della procedura di verifica di cui all’, venga accertato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali;
b)
violazioni quantificabili:
i)
qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni e contributi non autorizzati a norma dell’, paragrafi 1 o 6, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 7;
ii)
in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui agli .
2. L’ordinatore del Parlamento europeo può escludere un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal beneficiare di futuri finanziamenti dell’Unione per un periodo sino a cinque anni, o sino a dieci anni in caso di violazione reiterata in un quinquennio, se ne sia stata accertata la colpevolezza per le violazioni elencate al paragrafo 1, lettera a), punti vii) e viii), del presente articolo. Ciò non pregiudica i poteri dell’ordinatore del Parlamento europeo di cui all’articolo 235 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le sanzioni pecuniarie seguenti:
a)
in caso di violazioni non quantificabili, una percentuale fissa del bilancio annuale del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata, secondo i criteri seguenti:
i)
sino al 5 %;
ii)
dal 5 % al 10 % in caso di concorso di violazioni;
iii)
dal 10 % al 15 % in caso di reiterazione della violazione in questione;
iv)
dal 15 % al 20 % in caso di ulteriori violazioni reiterate;
v)
un terzo delle percentuali indicate ai punti da i) a iv), qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbia volontariamente dichiarato la violazione prima che l’Autorità apra un’indagine ufficiale, anche in caso di concorso o di reiterazione di violazioni, e il partito o la fondazione in questione abbia adottato le misure correttive del caso;
vi)
il 50 % del bilancio annuale, relativo all’esercizio precedente, del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione, qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
b)
in caso di violazioni quantificabili, una percentuale fissa dell’importo irregolare percepito o non dichiarato, o dell’importo utilizzato per il finanziamento vietato ai sensi dell’, conformemente alla scala seguente, sino a un massimo del 10 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione:
i)
il 100 % dell’importo irregolare percepito o non dichiarato, o dell’importo utilizzato per il finanziamento vietato ai sensi dell’, qualora tale importo non sia superiore a 50 000 EUR;
ii)
il 150 % dell’importo irregolare percepito o non dichiarato, o dell’importo utilizzato per il finanziamento vietato ai sensi dell’, qualora tale importo sia superiore a 50 000 EUR ma non sia superiore a 100 000 EUR;
iii)
il 200 % dell’importo irregolare percepito o non dichiarato, o dell’importo utilizzato per il finanziamento vietato ai sensi dell’, qualora tale importo sia superiore a 100 000 EUR ma non sia superiore a 150 000 EUR;
iv)
il 250 % dell’importo irregolare percepito o non dichiarato, o dell’importo utilizzato per il finanziamento vietato ai sensi dell’, qualora tale importo sia superiore a 150 000 EUR ma non sia superiore a 200 000 EUR;
v)
il 300 % dell’importo irregolare percepito o non dichiarato, o dell’importo utilizzato per il finanziamento vietato ai sensi dell’, qualora tale importo sia superiore a 200 000 EUR;
vi)
un terzo delle percentuali indicate ai punti da i) a v), qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia volontariamente dichiarato la violazione prima che l’Autorità e/o l’ordinatore del Parlamento europeo apra un’indagine ufficiale e il partito o la fondazione in questione abbia adottato misure correttive idonee.
Ai fini delle percentuali indicate al primo comma del presente paragrafo, ciascuna donazione, ciascun contributo o ciascun importo utilizzato per finanziamenti vietati ai sensi dell’ sono considerati separatamente.
4. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia commesso una violazione che giustifica l’imposizione di una sanzione pecuniaria e lo stesso comportamento giustifichi la cancellazione dal registro di tale partito politico europeo o fondazione politica europea, l’Autorità procede unicamente alla cancellazione dal registro del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati.
5. L’Autorità recupera gli importi corrispondenti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea a cui sono state imposte sanzioni.
6. Le sanzioni fissate nel presente regolamento sono soggette a una prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data in cui la violazione è stata commessa o, in caso di violazioni continuate o reiterate, dalla data in cui tali violazioni sono cessate.
7. In caso di revoca di una decisione dell’autorità nazionale di controllo di cui all’ o nel caso in cui sia accolto un ricorso avverso tale decisione, e a condizione che tutte le vie di ricorso nazionali siano state esaurite, l’Autorità riesamina le eventuali sanzioni imposte a norma del paragrafo 1, lettera a), punto ix), del presente articolo su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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