Art. 4

Compiti relativi alla sicurezza marittima

In vigore dal 26 nov 2025
Compiti relativi alla sicurezza marittima 1.   L’Agenzia monitora i progressi in termini di sicurezza del trasporto marittimo nell’Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili e sviluppa modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza. Ogni tre anni, l’Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell’Unione o a livello internazionale, in particolare in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dallo sviluppo, dalla diffusione e dall’impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, comprese le tecnologie a zero emissioni e l’alimentazione elettrica da terra quali definite nel regolamento (UE) 2023/1805. 2.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2009/21/CE. In particolare, l’Agenzia assiste la Commissione nell’organizzazione, se del caso e sulla base delle richieste di assistenza degli Stati membri, di attività di formazione pertinenti per gli ispettori e i controllori dello Stato di bandiera di cui all’articolo 4 quater di tale direttiva. L’Agenzia assiste inoltre la Commissione nello sviluppo, mantenimento e aggiornamento di un portale digitale interoperabile conformemente all’ di tale direttiva, nonché la banca dati di informazioni sulle navi conformemente all’articolo 6 bis di tale direttiva, e nell’istituzione dello strumento elettronico di comunicazione di cui all’articolo 9 ter di tale direttiva e può fornire alla Commissione raccomandazioni sulla base dei dati raccolti. L’Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo di strumenti e servizi pertinenti per assistere gli Stati membri, su loro richiesta, ad adempiere ai loro obblighi ai sensi della direttiva 2009/21/CE. 3.   L’Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo, nella manutenzione e nell’aggiornamento della banca dati sulle ispezioni prevista all’ della direttiva 2009/16/CE e sviluppa, mantiene e aggiorna lo strumento di convalida di cui all’articolo 24 bis di tale direttiva. Sulla base dei dati raccolti in tale banca dati, l’Agenzia assiste la Commissione nell’analisi delle informazioni pertinenti e nella pubblicazione delle informazioni relative alle navi e alle compagnie con un livello di prestazione basso o molto basso ai sensi della direttiva 2009/16/CE. L’Agenzia fornisce strumenti e servizi pertinenti che assistono gli Stati membri, su loro richiesta, ad adempiere i loro obblighi ai sensi della direttiva 2009/16/CE. L’Agenzia assiste inoltre la Commissione nello sviluppo di un programma di formazione professionale, destinato agli ispettori preposti al controllo da parte dello Stato di approdo degli Stati membri, in cooperazione con gli Stati membri e come convenuto nel MoU di Parigi, di cui all’, paragrafo 7, della direttiva 2009/16/CE. 4.   L’Agenzia assiste la Commissione nell’elaborazione e nella manutenzione della banca dati europea per i sinistri marittimi di cui all’ della direttiva 2009/18/CE. Sulla base dei dati raccolti in tale banca dati, l’Agenzia stila un riepilogo annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi. L’Agenzia, su richiesta delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima degli Stati membri interessati e supponendo che non sorgano conflitti di interessi, fornisce sostegno operativo a tali Stati membri nell’esecuzione delle loro inchieste di sicurezza marittima. L’Agenzia svolge inoltre analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi alla sicurezza marittima previste nella direttiva 2009/18/CE al fine di individuare il valore aggiunto a livello dell’Unione in termini di insegnamenti pertinenti da trarre. L’Agenzia fornisce una formazione regolare in funzione delle esigenze delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima degli Stati membri. 5.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 98/41/CE del Consiglio (23) e delle direttive 2003/25/CE (24) e 2009/45/CE (25) del Parlamento europeo e del Consiglio. L’Agenzia assiste la Commissione, in particolare nell’istituire e mantenere una banca dati delle misure di cui all’, paragrafo 4, settimo comma, della direttiva 2009/45/CE e all’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/41/CE e assiste la Commissione nella valutazione di tali misure. 6.   L’Agenzia agevola la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per la valutazione degli organismi riconosciuti che svolgono compiti di controllo e certificazione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009. In particolare, l’Agenzia: a) fornisce alla Commissione un parere sulla sua valutazione degli organismi riconosciuti a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009; b) fornisce agli Stati membri informazioni adeguate nel contesto delle visite e ispezioni effettuate dall’Agenzia a sostegno della valutazione della Commissione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 al fine di favorire il monitoraggio degli organismi riconosciuti in conformità dell’ della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), a sostegno degli Stati membri nell’adempimento dei loro obblighi internazionali e dell’Unione in quanto Stati di bandiera; c) fornisce alla Commissione assistenza tecnica in merito a eventuali provvedimenti correttivi o all’imposizione di ammende agli organismi riconosciuti a norma degli del regolamento (CE) n. 391/2009 e ai corrispondenti obblighi di preavviso. Ai fini del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione dell’articolo 9 bis della direttiva 2009/21/CE. 7.   L’Agenzia assiste la Commissione nell’attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27) fornendo la sua valutazione tecnica sugli aspetti relativi alla sicurezza e all’ambiente, formulando raccomandazioni con elenchi dei rispettivi requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e delle rispettive norme di prova, e assiste la Commissione nella predisposizione e nel mantenimento della banca dati di cui all’, paragrafo 4, di tale direttiva e nell’agevolazione della cooperazione tra gli organismi di valutazione notificati, che funge da segretariato tecnico del proprio gruppo di coordinamento. 8.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’individuazione dei rischi per la sicurezza connessi allo sviluppo di tecnologie con automazione avanzata. 9.   L’Agenzia analizza le statistiche relative alla gente di mare fornite e utilizzate in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). Può inoltre, su richiesta del consiglio di amministrazione, analizzare le statistiche sulle carenze connesse alla CLM del 2006 individuate durante le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo effettuate a norma della direttiva 2009/16/CE, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare. 10.   Previa approvazione del consiglio di amministrazione, l’Agenzia può assistere la Commissione e gli Stati membri nell’ambito dei settori emergenti in materia di sicurezza marittima, se del caso e fatte salve le competenze degli Stati membri in tali settori.
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