Art. 22
Compiti e responsabilità del direttore esecutivo
In vigore dal 26 nov 2025
Compiti e responsabilità del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo gestisce l’Agenzia conformemente alle decisioni del consiglio di amministrazione e risponde a quest’ultimo.
2. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull’esercizio delle sue funzioni.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti assegnati all’Agenzia dal presente regolamento. In particolare, il direttore esecutivo:
a)
garantisce l’amministrazione corrente sostenibile ed efficiente dell’Agenzia;
b)
organizza, dirige e supervisiona le operazioni e il personale dell’Agenzia entro i limiti delle decisioni del consiglio di amministrazione;
c)
prepara e attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
d)
predispone il progetto delle regole finanziarie applicabili all’Agenzia per l’adozione da parte del consiglio di amministrazione;
e)
elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia a norma dell’ ed esegue il bilancio dell’Agenzia a norma dell’;
f)
prepara il progetto di documento unico di programmazione e lo presenta per adozione al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno quattro settimane prima della pertinente riunione del consiglio di amministrazione;
g)
attua il documento unico di programmazione, valutando i progressi compiuti rispetto agli indicatori pertinenti e riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione;
h)
redige la relazione annuale di attività consolidata dell’Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
i)
risponde alle richieste di assistenza tecnica a norma dell’, paragrafo 5;
j)
decide dell’esecuzione delle visite ed ispezioni di cui all’, previa consultazione della Commissione e seguendo la metodologia per le visite definita dal consiglio di amministrazione in conformità dell’, paragrafo 1, lettera g);
k)
decide di concludere accordi amministrativi con altri organismi dell’Unione che operano nei settori di attività dell’Agenzia, purché il progetto di accordo sia stato prima presentato per consultazione alla Commissione e al consiglio di amministrazione a norma dell’, paragrafo 5, e sempre che il consiglio di amministrazione non abbia sollevato obiezioni entro quattro settimane dalla presentazione;
l)
adotta tutte le misure necessarie, comprese l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Agenzia conformemente al presente regolamento;
m)
predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell’Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento;
n)
istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne assicura il funzionamento e riferisce al consiglio di amministrazione ogni modifica sostanziale dello stesso;
o)
assicura lo svolgimento delle valutazioni dei rischi e la gestione dei rischi per l’Agenzia;
p)
prepara un piano d’azione di seguito in relazione alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, così come alle indagini dell’OLAF e dell’EPPO, di cui all’, e riferisce sui progressi compiuti ogni sei mesi alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;
q)
tutela gli interessi finanziari dell’Unione mediante applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e altri illeciti, fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF e dell’EPPO, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;
r)
prepara per l’Agenzia una strategia antifrode, una strategia per conseguire miglioramenti dell’efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno e le presenta al consiglio di amministrazione per approvazione;
s)
promuove la diversità e garantisce l’equilibrio di genere per quanto riguarda l’assunzione del personale dell’Agenzia;
t)
assume personale su una base geografica quanto più ampia possibile;
u)
definisce e attua una politica di comunicazione per l’Agenzia;
v)
svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di amministrazione o eventualmente richiesto dal presente regolamento.
Ai fini del primo comma, lettera m), il direttore esecutivo stabilisce, d’accordo con la Commissione e il consiglio di amministrazione, appositi indicatori di prestazione atti a consentire un’effettiva valutazione dei risultati ottenuti. Il direttore esecutivo provvede affinché la struttura organizzativa dell’Agenzia sia periodicamente adattata all’evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. A tale riguardo, il direttore esecutivo predispone un periodico sistema di valutazione conforme a criteri professionali riconosciuti.
Storico versioni
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