Art. 22

Compiti e responsabilità del direttore esecutivo

In vigore dal 26 nov 2025
Compiti e responsabilità del direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo gestisce l’Agenzia conformemente alle decisioni del consiglio di amministrazione e risponde a quest’ultimo. 2.   Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo. 3.   Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull’esercizio delle sue funzioni. 4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia. 5.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti assegnati all’Agenzia dal presente regolamento. In particolare, il direttore esecutivo: a) garantisce l’amministrazione corrente sostenibile ed efficiente dell’Agenzia; b) organizza, dirige e supervisiona le operazioni e il personale dell’Agenzia entro i limiti delle decisioni del consiglio di amministrazione; c) prepara e attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione; d) predispone il progetto delle regole finanziarie applicabili all’Agenzia per l’adozione da parte del consiglio di amministrazione; e) elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia a norma dell’ ed esegue il bilancio dell’Agenzia a norma dell’; f) prepara il progetto di documento unico di programmazione e lo presenta per adozione al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno quattro settimane prima della pertinente riunione del consiglio di amministrazione; g) attua il documento unico di programmazione, valutando i progressi compiuti rispetto agli indicatori pertinenti e riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione; h) redige la relazione annuale di attività consolidata dell’Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione; i) risponde alle richieste di assistenza tecnica a norma dell’, paragrafo 5; j) decide dell’esecuzione delle visite ed ispezioni di cui all’, previa consultazione della Commissione e seguendo la metodologia per le visite definita dal consiglio di amministrazione in conformità dell’, paragrafo 1, lettera g); k) decide di concludere accordi amministrativi con altri organismi dell’Unione che operano nei settori di attività dell’Agenzia, purché il progetto di accordo sia stato prima presentato per consultazione alla Commissione e al consiglio di amministrazione a norma dell’, paragrafo 5, e sempre che il consiglio di amministrazione non abbia sollevato obiezioni entro quattro settimane dalla presentazione; l) adotta tutte le misure necessarie, comprese l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Agenzia conformemente al presente regolamento; m) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell’Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento; n) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne assicura il funzionamento e riferisce al consiglio di amministrazione ogni modifica sostanziale dello stesso; o) assicura lo svolgimento delle valutazioni dei rischi e la gestione dei rischi per l’Agenzia; p) prepara un piano d’azione di seguito in relazione alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, così come alle indagini dell’OLAF e dell’EPPO, di cui all’, e riferisce sui progressi compiuti ogni sei mesi alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione; q) tutela gli interessi finanziari dell’Unione mediante applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e altri illeciti, fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF e dell’EPPO, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario; r) prepara per l’Agenzia una strategia antifrode, una strategia per conseguire miglioramenti dell’efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno e le presenta al consiglio di amministrazione per approvazione; s) promuove la diversità e garantisce l’equilibrio di genere per quanto riguarda l’assunzione del personale dell’Agenzia; t) assume personale su una base geografica quanto più ampia possibile; u) definisce e attua una politica di comunicazione per l’Agenzia; v) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di amministrazione o eventualmente richiesto dal presente regolamento. Ai fini del primo comma, lettera m), il direttore esecutivo stabilisce, d’accordo con la Commissione e il consiglio di amministrazione, appositi indicatori di prestazione atti a consentire un’effettiva valutazione dei risultati ottenuti. Il direttore esecutivo provvede affinché la struttura organizzativa dell’Agenzia sia periodicamente adattata all’evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. A tale riguardo, il direttore esecutivo predispone un periodico sistema di valutazione conforme a criteri professionali riconosciuti.
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