Art. 3
Assistenza tecnica orizzontale
In vigore dal 26 nov 2025
Assistenza tecnica orizzontale
1. L’Agenzia assiste la Commissione:
a)
nel monitoraggio dell’efficace attuazione dei pertinenti atti giuridici vincolanti dell’Unione che rientrano negli obiettivi dell’Agenzia, in particolare effettuando le visite e le ispezioni di cui all’.
b)
nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare i pertinenti atti giuridici dell’Unione che rientrano negli obiettivi dell’Agenzia, in particolare in base all’evoluzione della normativa internazionale pertinente;
c)
nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato alla Commissione negli atti legislativi dell’Unione che rientrano negli obiettivi dell’Agenzia.
Ai fini del primo comma, lettera a), l’Agenzia può suggerire miglioramenti alla Commissione.
2. L’Agenzia collabora con gli Stati membri per:
a)
organizzare, se del caso, le opportune attività di sviluppo delle capacità e di formazione nelle materie che rientrano negli obiettivi dell’Agenzia e che sono di competenza degli Stati membri;
b)
sviluppare soluzioni tecniche, inclusa la prestazione dei servizi operativi corrispondenti, e fornire assistenza tecnica, per la costituzione della capacità nazionale necessaria per l’attuazione degli atti giuridici dell’Unione attinenti agli obiettivi dell’Agenzia.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, l’Agenzia istituisce capacità adeguate al fine di sviluppare, attuare e coordinare attività di formazione pertinenti ai suoi obiettivi. Le attività di formazione erogate sono sviluppate in stretta consultazione con gli Stati membri e la Commissione e approvate dal consiglio di amministrazione a norma dell’ del presente regolamento, nel pieno rispetto dell’articolo 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
3. L’Agenzia promuove e agevola la cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione nell’attuazione degli atti giuridici dell’Unione promuovendo lo scambio e la diffusione di esperienze e buone pratiche.
4. L’Agenzia contribuisce, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, previa approvazione del consiglio di amministrazione a norma dell’, ad attività di ricerca marittima a livello dell’Unione ove necessario per conseguire gli obiettivi dell’Agenzia. A tal riguardo, l’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’individuazione dei principali temi di ricerca, fatte salve altre attività di ricerca a livello dell’Unione, e nell’analisi dei progetti di ricerca in corso e completati pertinenti agli obiettivi dell’Agenzia. Se del caso, fatte salve le norme applicabili in materia di proprietà intellettuale e le considerazioni sulla sicurezza, l’Agenzia diffonde i risultati delle sue attività di ricerca e innovazione, previa approvazione della Commissione, nell’ambito del suo contributo alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione di altri organismi dell’Unione e degli Stati membri.
5. Ove necessario per l’esecuzione dei suoi compiti, l’Agenzia può effettuare studi con il coinvolgimento della Commissione e, ove applicabile, degli Stati membri, attraverso la consultazione di gruppi direttivi, nonché, se del caso, delle parti sociali e dei rappresentanti del settore con competenze specialistiche sui temi pertinenti.
6. Sulla base delle ricerche e degli studi condotti e dell’esperienza acquisita attraverso le proprie attività, in particolare le visite e le ispezioni, e lo scambio di informazioni e buone pratiche con gli Stati membri e la Commissione, l’Agenzia può fornire, d’accordo con la Commissione e il consiglio di amministrazione, raccomandazioni, orientamenti o manuali non vincolanti pertinenti per sostenere gli Stati membri e, se del caso, il settore, nell’attuazione dei pertinenti atti giuridici dell’Unione.
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