Art. 17

Programmazione annuale e pluriennale

In vigore dal 26 nov 2025
Programmazione annuale e pluriennale 1.   Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione annuale e pluriennale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione. Il consiglio di amministrazione lo presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell’adozione del documento unico di programmazione, a sfavore di tale documento, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, eventualmente in versione modificata, entro un termine di due mesi da quando la Commissione si è espressa a sfavore, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, compresi i rappresentanti della Commissione, o all’unanimità dei rappresentanti degli Stati membri. 2.   Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione e, se necessario, è adattato di conseguenza. 3.   Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente. La programmazione annuale o pluriennale, o entrambe, includono la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, di cui all’, e le azioni connesse a tale strategia. 4.   Quando all’Agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. L’inserimento di tale nuovo compito è subordinato all’analisi delle implicazioni in termini di risorse umane e di bilancio e può essere subordinato a una decisione del consiglio di amministrazione di rinviare altri compiti. 5.   Fermo restando il diritto del consiglio di amministrazione di dare priorità a determinati compiti e attività nella pianificazione annuale e pluriennale, il consiglio di amministrazione esamina e approva, nel quadro della preparazione del documento unico di programmazione, le richieste di assistenza tecnica della Commissione o degli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, lettera c), all’, paragrafo 2, lettera b), all’, paragrafi 2, 9 e 10, all’, paragrafi 6, 8 e 10, all’, paragrafo 2, all’, paragrafi 6 e 7, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 4, e all’, paragrafi 2 e 4. L’approvazione di tali richieste: a) non pregiudica gli altri compiti dell’Agenzia; b) evita la duplicazione degli sforzi; c) è subordinata all’analisi delle implicazioni in termini di risorse umane e di bilancio; e d) può essere subordinata a una decisione del consiglio di amministrazione di rinviare altri compiti. 6.   Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale. 7.   Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. 8.   La programmazione strategica di cui al paragrafo 7 del presente articolo è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all’esito della valutazione di cui all’. La programmazione delle risorse di cui al paragrafo 7 del presente articolo è aggiornata ogni anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2434:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Programmazione annuale e pluriennale (Art. 17 Regolamento (UE) 2025/2434) — Testo vigente | Portale Normativo