Art. 15
Composizione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 26 nov 2025
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.
Il consiglio di amministrazione comprende anche quattro professionisti dei settori maggiormente interessati dagli obiettivi dell’Agenzia, previsti all’, nominati dalla Commissione e non aventi diritto di voto.
I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado della loro esperienza maturata nel settore e della competenza nei settori di cui all’. Gli Stati membri e la Commissione, rispettivamente, si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione. Uno dei quattro professionisti è un rappresentante del sistema di cooperazione permanente delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima a norma dell’ della direttiva 2009/18/CE.
2. Ogni Stato membro e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.
3. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è rinnovabile.
4. Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente del consiglio di amministrazione firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente del consiglio di amministrazione aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interessi. L’Agenzia pubblica sul suo sito web tali dichiarazioni e aggiornamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2434:oj#art-15