Art. 15 · Composizione del consiglio di amministrazione

Art. 15

Composizione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 26 nov 2025
Composizione del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. Il consiglio di amministrazione comprende anche quattro professionisti dei settori maggiormente interessati dagli obiettivi dell’Agenzia, previsti all’, nominati dalla Commissione e non aventi diritto di voto. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado della loro esperienza maturata nel settore e della competenza nei settori di cui all’. Gli Stati membri e la Commissione, rispettivamente, si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione. Uno dei quattro professionisti è un rappresentante del sistema di cooperazione permanente delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima a norma dell’ della direttiva 2009/18/CE. 2.   Ogni Stato membro e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza. 3.   La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è rinnovabile. 4.   Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente del consiglio di amministrazione firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente del consiglio di amministrazione aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interessi. L’Agenzia pubblica sul suo sito web tali dichiarazioni e aggiornamenti.
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