Art. 35

Lotta antifrode

In vigore dal 26 nov 2025
Lotta antifrode 1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Agenzia adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell’Agenzia. 2.   La Corte dei conti europea ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell’Unione tramite l’Agenzia. 3.   L’OLAF può effettuare indagini, compresi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall’Agenzia. 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea, l’OLAF e l’EPPO a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.
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Lotta antifrode (Art. 35 Regolamento (UE) 2025/2434) — Testo vigente | Portale Normativo