Art. 9

Periodi di fatturazione

In vigore dal 21 nov 2025
Periodi di fatturazione 1.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, sono riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione. Per il periodo successivo al primo ciclo di fatturazione, i diritti sono pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno. 2.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 4, sono riscossi per domanda. 3.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 7 A, sono riscossi come segue: a) diritti di autorizzazione e diritti di notifica una tantum, per domanda; b) diritti di monitoraggio, per ciclo di fatturazione. 4.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 8, sono riscossi per ciclo di fatturazione. 5.   I diritti di approvazione di cui all’allegato, parte I, tabella 9 A, sono riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione. Per il periodo successivo al ciclo di fatturazione, i diritti di approvazione sono pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno. 6.   I diritti di sorveglianza di cui all’allegato, parte I, tabella 9 A, sono riscossi per ciclo di fatturazione. 7.   I diritti di approvazione per modifiche significative di cui all’allegato, parte I, tabella 9 A, sono riscossi per domanda. 8.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9B a 14 e tabelle da 16 A a 22, sono riscossi come segue: a) diritti di approvazione, per domanda; b) diritti di sorveglianza, per ciclo di fatturazione; c) diritti di preparazione del trasferimento, per certificato. 9.   Ai fini dei diritti di cui alla parte I, tabelle da 9 A a 14 e da 16 A a 22 dell’allegato, qualsiasi modifica apportata a un’organizzazione che incida sulla sua approvazione comporta il ricalcolo dei diritti per la sorveglianza dovuti a partire dal ciclo di fatturazione successivo all’approvazione della modifica. 10.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 8, per il periodo compreso tra la data di rilascio del certificato e l’inizio del primo ciclo di fatturazione successivo sono calcolati pro rata temporis. 11.   Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dei diritti applicabili, i diritti sono ricalcolati come segue: a) per i diritti riscossi per domanda, a partire dalla data di ricezione della domanda; b) per i diritti riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione, a partire dal ciclo di fatturazione in corso e per i successivi; c) se l’Agenzia riclassifica più domande come un’unica domanda conformemente all’, paragrafo 4, lettera b), a partire dalla data considerata pertinente per la riclassificazione. 12.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 7B e 15, sono riscossi conformemente ai periodi di fatturazione specificati nelle rispettive tabelle.
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