Art. 9
Periodi di fatturazione
In vigore dal 21 nov 2025
Periodi di fatturazione
1. I diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, sono riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione. Per il periodo successivo al primo ciclo di fatturazione, i diritti sono pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno.
2. I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 4, sono riscossi per domanda.
3. I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 7 A, sono riscossi come segue:
a)
diritti di autorizzazione e diritti di notifica una tantum, per domanda;
b)
diritti di monitoraggio, per ciclo di fatturazione.
4. I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 8, sono riscossi per ciclo di fatturazione.
5. I diritti di approvazione di cui all’allegato, parte I, tabella 9 A, sono riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione.
Per il periodo successivo al ciclo di fatturazione, i diritti di approvazione sono pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno.
6. I diritti di sorveglianza di cui all’allegato, parte I, tabella 9 A, sono riscossi per ciclo di fatturazione.
7. I diritti di approvazione per modifiche significative di cui all’allegato, parte I, tabella 9 A, sono riscossi per domanda.
8. I diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9B a 14 e tabelle da 16 A a 22, sono riscossi come segue:
a)
diritti di approvazione, per domanda;
b)
diritti di sorveglianza, per ciclo di fatturazione;
c)
diritti di preparazione del trasferimento, per certificato.
9. Ai fini dei diritti di cui alla parte I, tabelle da 9 A a 14 e da 16 A a 22 dell’allegato, qualsiasi modifica apportata a un’organizzazione che incida sulla sua approvazione comporta il ricalcolo dei diritti per la sorveglianza dovuti a partire dal ciclo di fatturazione successivo all’approvazione della modifica.
10. I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 8, per il periodo compreso tra la data di rilascio del certificato e l’inizio del primo ciclo di fatturazione successivo sono calcolati pro rata temporis.
11. Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dei diritti applicabili, i diritti sono ricalcolati come segue:
a)
per i diritti riscossi per domanda, a partire dalla data di ricezione della domanda;
b)
per i diritti riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione, a partire dal ciclo di fatturazione in corso e per i successivi;
c)
se l’Agenzia riclassifica più domande come un’unica domanda conformemente all’, paragrafo 4, lettera b), a partire dalla data considerata pertinente per la riclassificazione.
12. I diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 7B e 15, sono riscossi conformemente ai periodi di fatturazione specificati nelle rispettive tabelle.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2347:oj#art-9