Art. 11
Sospensione o revoca di certificati e cancellazione delle dichiarazioni dai registri
In vigore dal 21 nov 2025
Sospensione o revoca di certificati e cancellazione delle dichiarazioni dai registri
1. Se i diritti dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all’, paragrafo 2, l’Agenzia può sospendere o revocare il certificato pertinente previa consultazione del titolare del certificato o cancellare la pertinente dichiarazione dai registri previa consultazione del responsabile del rilascio della dichiarazione.
2. Se l’Agenzia sospende un certificato o cancella temporaneamente una dichiarazione dai registri perché il titolare del certificato o il responsabile del rilascio della dichiarazione non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, l’Agenzia, nonostante tale sospensione, continua a fatturare il diritto annuale o il diritto di sorveglianza in un’unica soluzione all’inizio del periodo annuale o di sorveglianza. L’Agenzia può revocare il certificato pertinente o cancellare in modo permanente la dichiarazione dai registri se il titolare del certificato non ottempera ai suoi obblighi di pagamento entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della sospensione. Il ripristino del certificato o della dichiarazione è subordinato al pagamento preliminare del saldo dei diritti dovuti per il periodo di sospensione unitamente a qualsiasi altro importo allora dovuto.
3. Se l’Agenzia revoca un certificato o cancella permanentemente la dichiarazione dai registri perché il titolare del certificato o il responsabile del rilascio della dichiarazione non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è calcolato come segue:
a)
per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato o dichiarazione e per ciclo di fatturazione, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso pertinente per giorno.
b)
per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria.
Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto, sono pagati integralmente alla data in cui la revoca o la cancellazione dai registri prende effetto.
Storico versioni
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