Art. 10
Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande
In vigore dal 21 nov 2025
Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande
1. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, i diritti applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe lo svolgimento del compito, tenendo conto degli adeguamenti di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo dei diritti dovuti è calcolato come segue:
a)
per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, e i diritti di approvazione di cui alla tabella 9 A, riscossi per domanda e per ciclo di fatturazione, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno, mentre per i periodi precedenti il ciclo di fatturazione in corso, i diritti applicabili restano dovuti;
b)
per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 4, 15 e 19D, e per i diritti fissi di cui all’allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è pari al 50 % del diritto applicabile;
c)
per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9B a 22, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria ma non supera il diritto fisso applicabile;
d)
per i diritti di cui all’allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria;
e)
per i diritti non contemplati nelle lettere da a) a d) il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l’Agenzia.
3. Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, i diritti per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo dei diritti dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l’Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima della stessa su richiesta del richiedente, l’Agenzia riscuote un nuovo diritto, indipendentemente dai diritti già pagati per il compito sospeso. I nuovi diritti sono pari a 1/365esimo del pertinente diritto annuale giornaliero.
4. L’Agenzia può differire temporaneamente l’avvio della valutazione e del trattamento di una nuova domanda qualora un aumento eccezionale e temporaneo dei compiti e dei servizi di certificazione concomitanti, associato a una riduzione della capacità operativa, richieda tale differimento.
5. L’Agenzia istituisce e mantiene una procedura equa, trasparente e non discriminatoria che disciplina le condizioni alle quali una domanda può essere soggetta all’avvio differito di cui al paragrafo 4. La decisione di differire l’avvio si basa, in particolare, su una valutazione dei seguenti fattori:
a)
disponibilità delle risorse;
b)
carico di lavoro e durata stimati;
c)
impatto su altre attività in corso;
d)
rilevanza per la sicurezza della domanda.
L’Agenzia notifica senza indebito ritardo al richiedente la decisione di differire l’avvio, compresi i motivi del rinvio e, ove possibile, un calendario stimato per l’avvio della valutazione e del trattamento della domanda.
6. I diritti relativi alla domanda interessata dall’avvio differito di cui al paragrafo 4 sono fatturati ed entrano in vigore a decorrere dalla data in cui l’Agenzia avvia lo svolgimento dei compiti associati a tale domanda.
7. Ai fini del presente capo:
a)
l’interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;
b)
l’interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell’Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;
c)
la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all’Agenzia.
8. I diritti pagati per un compito connesso a una domanda per la quale lo svolgimento di compiti è stato interrotto non sono presi in considerazione per i compiti successivi, anche se tali compiti sono della stessa natura del compito interrotto.
Storico versioni
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