Art. 8

Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti

In vigore dal 21 nov 2025
Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti 1.   Lo svolgimento di compiti di certificazione è subordinato al pagamento preliminare dell’intero importo dei diritti dovuti, a meno che l’Agenzia non decida altrimenti dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi. L’Agenzia può fatturare i diritti in un’unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all’inizio del periodo annuale o di sorveglianza. 2.   Il diritto che il richiedente è tenuto a versare per un determinato compito di certificazione consiste in uno dei seguenti elementi: a) un diritto fisso di cui all’allegato, parte I; b) un diritto variabile. 3.   Il diritto variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilito moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative per la tariffa oraria di cui all’allegato, parte II. 4.   Se giustificato da circostanze tecniche pertinenti per i diritti e previo accordo del richiedente, l’Agenzia può: a) riclassificare una domanda all’interno delle categorie di cui all’allegato; b) riclassificare più domande come un’unica domanda, a condizione che tali domande riguardino lo stesso progetto di tipo e che si riferiscano a uno o più dei seguenti elementi, in qualsiasi combinazione: i) modifiche di maggiore entità, ii) riparazioni di maggiore entità, o iii) certificati di omologazione supplementari. Se il richiedente non concorda con la riclassificazione proposta, l’Agenzia può rigettare o interrompere la domanda o le domande in questione.
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Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti (Art. 8 Regolamento (UE) 2025/2347) — Testo vigente | Portale Normativo