Art. 8
Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti
In vigore dal 21 nov 2025
Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti
1. Lo svolgimento di compiti di certificazione è subordinato al pagamento preliminare dell’intero importo dei diritti dovuti, a meno che l’Agenzia non decida altrimenti dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi. L’Agenzia può fatturare i diritti in un’unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all’inizio del periodo annuale o di sorveglianza.
2. Il diritto che il richiedente è tenuto a versare per un determinato compito di certificazione consiste in uno dei seguenti elementi:
a)
un diritto fisso di cui all’allegato, parte I;
b)
un diritto variabile.
3. Il diritto variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilito moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative per la tariffa oraria di cui all’allegato, parte II.
4. Se giustificato da circostanze tecniche pertinenti per i diritti e previo accordo del richiedente, l’Agenzia può:
a)
riclassificare una domanda all’interno delle categorie di cui all’allegato;
b)
riclassificare più domande come un’unica domanda, a condizione che tali domande riguardino lo stesso progetto di tipo e che si riferiscano a uno o più dei seguenti elementi, in qualsiasi combinazione:
i)
modifiche di maggiore entità,
ii)
riparazioni di maggiore entità, o
iii)
certificati di omologazione supplementari.
Se il richiedente non concorda con la riclassificazione proposta, l’Agenzia può rigettare o interrompere la domanda o le domande in questione.
Storico versioni
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