Art. 7
Stima finanziaria
In vigore dal 21 nov 2025
Stima finanziaria
1. Su richiesta di un richiedente, e fatto salvo il paragrafo 2, l’Agenzia fornisce una stima finanziaria dei diritti e degli oneri che il richiedente deve pagare.
2. Se la stima finanziaria di cui al paragrafo 1 richiede un’analisi tecnica preliminare da parte dell’Agenzia a causa della complessità prevista del progetto, l’analisi è addebitata su base oraria, sulla base di un accordo che deve essere firmato tra il richiedente e l’Agenzia.
3. Su richiesta del richiedente, le attività dell’Agenzia sono sospese fino a quando la stima finanziaria di cui al paragrafo 1 non sia stata fornita dall’Agenzia e accettata dal richiedente.
4. La stima finanziaria di cui al paragrafo 1 è modificata dall’Agenzia in una qualsiasi delle situazioni seguenti:
a)
il compito è più semplice o può essere svolto più rapidamente di quanto inizialmente previsto;
b)
il compito è più complesso e richiede più tempo di quanto l’Agenzia avrebbe ragionevolmente potuto prevedere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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