Art. 7

Stima finanziaria

In vigore dal 21 nov 2025
Stima finanziaria 1.   Su richiesta di un richiedente, e fatto salvo il paragrafo 2, l’Agenzia fornisce una stima finanziaria dei diritti e degli oneri che il richiedente deve pagare. 2.   Se la stima finanziaria di cui al paragrafo 1 richiede un’analisi tecnica preliminare da parte dell’Agenzia a causa della complessità prevista del progetto, l’analisi è addebitata su base oraria, sulla base di un accordo che deve essere firmato tra il richiedente e l’Agenzia. 3.   Su richiesta del richiedente, le attività dell’Agenzia sono sospese fino a quando la stima finanziaria di cui al paragrafo 1 non sia stata fornita dall’Agenzia e accettata dal richiedente. 4.   La stima finanziaria di cui al paragrafo 1 è modificata dall’Agenzia in una qualsiasi delle situazioni seguenti: a) il compito è più semplice o può essere svolto più rapidamente di quanto inizialmente previsto; b) il compito è più complesso e richiede più tempo di quanto l’Agenzia avrebbe ragionevolmente potuto prevedere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2347:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Stima finanziaria (Art. 7 Regolamento (UE) 2025/2347) — Testo vigente | Portale Normativo