Art. 5

Rigetto o interruzione per motivi finanziari

In vigore dal 21 nov 2025
Rigetto o interruzione per motivi finanziari 1.   L’Agenzia può: a) rigettare una domanda se i diritti o gli oneri dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all’, paragrafo 2; b) rigettare o interrompere una domanda se è comprovato che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o disponga un deposito vincolato; c) rigettare o interrompere una domanda nei casi di cui all’, paragrafo 4, secondo comma; d) rigettare una richiesta per il trasferimento di un certificato o per il trasferimento della proprietà, se non sono stati adempiuti gli obblighi di pagamento derivanti dallo svolgimento di compiti di certificazione o dalla fornitura di servizi da parte dell’Agenzia. 2.   Prima di procedere conformemente al paragrafo 1, l’Agenzia consulta il richiedente sulla misura prevista da parte dell’Agenzia. 3.   Nel suo regolamento interno l’Agenzia può prevedere altri motivi per il rigetto o l’interruzione di una domanda, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) il mancato rispetto, da parte del richiedente, dei requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base; b) la mancanza di risorse all’interno della struttura del richiedente per garantire che tutte le attività dell’organizzazione possano essere svolte in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.
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