Art. 11

Accesso del pubblico alle informazioni

In vigore dal 12 nov 2025
Accesso del pubblico alle informazioni 1.   Le autorità competenti rendono disponibili al pubblico, anche sistematicamente via internet, su un sito web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l’accesso agli utenti registrati, garantendo contemporaneamente la sicurezza delle informazioni commerciali riservate, le informazioni e i documenti seguenti: a) le informazioni ricevute a norma dell’, paragrafi 2 e 3, e dell’; b) i piani di gestione dei rischi ricevuti a norma dell’, paragrafi 1 e 2; c) le autodichiarazioni di conformità ricevute a norma dell’, paragrafi 1 e 2; d) i certificati rilasciati a norma dell’ e le notifiche ricevute a norma del paragrafo 6 del medesimo articolo; e) il contenuto della decisione di rilascio dell’autorizzazione, compresa una copia dell’autorizzazione ed eventuali aggiornamenti successivi o un link ad altri registri o siti web accessibili al pubblico esistenti, istituiti a livello di Stato membro, che danno accesso a tali autorizzazioni e ai loro successivi aggiornamenti; e f) il contenuto della valutazione della conformità dell’EMS ricevuta in conformità dell’, paragrafo 2, lettera b). 2.   Le autorità competenti, quando mettono a disposizione del pubblico i piani di gestione dei rischi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, non divulgano al pubblico le informazioni di cui all’allegato I, paragrafo 1, lettera b). Le autorità competenti possono omettere parti delle altre informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, se la loro divulgazione avrebbe effetti negativi sulla sicurezza degli impianti interessati o sulla sicurezza della popolazione locale o su uno degli interessi di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21). Le autorità competenti possono chiedere agli operatori economici di individuare le parti delle informazioni che ritengono non debbano essere divulgate al pubblico. 3.   La Commissione pubblica l’elenco dei siti web nazionali di cui al paragrafo 1 sul proprio sito web, a condizione che le informazioni necessarie siano presentate dagli Stati membri. 4.   La Commissione redige e mette a disposizione del pubblico un elenco dei rappresentanti autorizzati designati dei vettori dei paesi terzi sulla base delle informazioni che le sono state trasmesse a norma dell’, paragrafo 3, anche sistematicamente via internet, su un sito web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l’accesso agli utenti registrati, garantendo contemporaneamente la sicurezza delle informazioni commerciali riservate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2365:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo