Art. 9
In vigore dal 10 nov 2025
Nell’effettuare il confronto di cui all’, gli Stati membri applicano misure per:
a)
determinare l’ambito delle attività economiche da prendere in considerazione ai fini del confronto, utilizzando la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea («NACE»), stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e armonizzare la codifica NACE dei dati sull’occupazione nelle fonti che riguardano offerta e domanda di manodopera;
b)
calcolare i dati relativi all’occupazione in termini di «ore lavorate» (come definite nel SEC 2010, paragrafo 11.27) o di «equivalenza a tempo pieno» (secondo la definizione del SEC 2010, paragrafo 11.32);
c)
determinare i rapporti appropriati di valore aggiunto lordo o di prodotto per unità di manodopera da applicare al divario di manodopera risultante (differenza tra i dati sull’occupazione secondo le fonti demografiche allineate secondo l’ e i dati sull’occupazione derivati dalle fonti su cui sono fondate le stime del PIL) se a seguito del confronto sono effettuati adeguamenti a fini di esaustività espliciti (del valore aggiunto lordo e delle sue componenti) per tenere conto della produzione non osservata.
Storico versioni
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