Art. 14
In vigore dal 10 nov 2025
Gli Stati membri confrontano le loro stime dei redditi in natura con i risultati delle indagini quadriennali sul costo del lavoro a livello di UE, in quanto le indagini comprendono anche informazioni sui redditi in natura. Tale confronto è effettuato ogni qual volta sono disponibili i risultati di un’indagine sul costo del lavoro a livello di UE.
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