Art. 17

In vigore dal 10 nov 2025
1.   Gli Stati membri descrivono i risultati dell’analisi di cui all’ nell’inventario RNL, a partire da quello successivo al ciclo di verifica dell’RNL 2025-2029. 2.   Con tale descrizione si determina se le informazioni desunte dalle verifiche fiscali possono essere utilizzate per effettuare adeguamenti della produzione e del reddito rappresentati in modo errato (uso quantitativo) o per determinare i modelli di detta rappresentazione errata (uso qualitativo). 3.   Se sono effettuati adeguamenti a fini di esaustività sulla base delle verifiche fiscali (uso quantitativo), la descrizione spiega il modo in cui le informazioni risultanti dalle verifiche fiscali sono state adeguate per conseguire tale scopo, ed è indicato il valore degli adeguamenti. 4.   Se le verifiche fiscali sono utilizzate qualitativamente, la descrizione spiega il modo in cui i modelli di rappresentazione errata individuati sono applicati agli adeguamenti a fini di esaustività derivati da altri metodi di esaustività. Se le verifiche fiscali non sono utilizzate per garantire l’esaustività, la descrizione ne spiega i motivi.
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