Art. 13

In vigore dal 10 nov 2025
Il riesame delle attività per le quali è più comune la pratica delle mance, di cui all’, comprende gli elementi seguenti: a) taxi; b) ristoranti; c) alberghi; d) esercizi di parrucchiere; e) tutte le altre attività per le quali la pratica delle mance è ritenuta quantitativamente significativa.
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