Art. 13
In vigore dal 10 nov 2025
Il riesame delle attività per le quali è più comune la pratica delle mance, di cui all’, comprende gli elementi seguenti:
a)
taxi;
b)
ristoranti;
c)
alberghi;
d)
esercizi di parrucchiere;
e)
tutte le altre attività per le quali la pratica delle mance è ritenuta quantitativamente significativa.
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