Art. 4

In vigore dal 10 nov 2025
Gli Stati membri devono fornire un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti conformemente al SEC 2010 («inventario RNL» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 della Commissione) (9). Nel proprio inventario RNL gli Stati membri includono una descrizione delle lacune individuate in fatto di esaustività e dei metodi applicati per garantire l’esaustività delle proprie stime del PIL, indicando il valore degli adeguamenti effettuati. Tale descrizione comprende gli elementi elencati di seguito: a) identificazione dei tipi di non esaustività in relazione ai quali sono necessari adeguamenti dovuti ad assenza, evasione o esenzione, o carenze statistiche nei dati; b) identificazione dei singoli elementi di non esaustività all’interno di ciascun tipo di non esaustività di cui alla lettera a); c) presentazione del modo in cui i tipi e gli elementi di non esaustività individuati sono messi in relazione con i metodi applicati per garantire l’esaustività, e presentazione di una panoramica degli adeguamenti effettuati per i diversi tipi ed elementi di non esaustività; d) descrizione dei metodi per garantire l’esaustività applicati per trattare i tipi e gli elementi di non esaustività individuati.
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