Art. 5
In vigore dal 10 nov 2025
1. I tipi di non esaustività di cui all’, lettera a), sono quelli elencati nell’allegato I del presente regolamento. Tali tipi sono pertinenti nel caso in cui i dati di origine siano ottenuti da indagini o rilevazioni amministrative presso i produttori. Detti tipi si applicano pertanto anzitutto nell’analisi dell’esaustività nel contesto della definizione del PIL con il metodo della produzione. Possono essere applicati anche all’analisi della definizione del PIL con i metodi del reddito e della spesa, sempre a condizione che i dati di origine siano ottenuti da indagini o rilevazioni amministrative presso i produttori.
2. I singoli elementi di non esaustività all’interno di ciascun tipo di non esaustività, di cui all’, lettera b), possono corrispondere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) agli esempi descritti nell’allegato I del presente regolamento.
3. La messa in relazione dei tipi e degli elementi di non esaustività individuati con i metodi applicati per garantire l’esaustività, e la presentazione della panoramica degli adeguamenti effettuati per i diversi tipi ed elementi di non esaustività, di cui all’, lettera c), sono effettuati con l’ausilio delle tabelle riassuntive il cui contenuto obbligatorio è stabilito nell’allegato II del presente regolamento. Si procede in tal modo anzitutto per le componenti della definizione del PIL con il metodo della produzione e, a condizione che i dati di origine siano ottenuti da indagini o rilevazioni amministrative presso i produttori, per le componenti rilevanti della definizione del PIL con i metodi della spesa e del reddito.
Storico versioni
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