Art. 46

Cancellazione di licenze di pesca dai relativi elenchi

In vigore dal 17 ott 2025
Cancellazione di licenze di pesca dai relativi elenchi 1.   Qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la nave da cattura a cui si riferisce la licenza sospesa o revocata a titolo definitivo è identificata come sprovvista di licenza nel registro della flotta peschereccia nazionale di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale nave da cattura viene altresì identificata in questo modo nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 2.   La cancellazione di una licenza di pesca dai relativi elenchi conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non incide sui limiti di capacità di pesca dello Stato membro che rilascia la licenza di cui all', paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1380/2013.
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