Art. 46 · Cancellazione di licenze di pesca dai relativi elenchi

Art. 46

Cancellazione di licenze di pesca dai relativi elenchi

In vigore dal 17 ott 2025
Cancellazione di licenze di pesca dai relativi elenchi 1.   Qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la nave da cattura a cui si riferisce la licenza sospesa o revocata a titolo definitivo è identificata come sprovvista di licenza nel registro della flotta peschereccia nazionale di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale nave da cattura viene altresì identificata in questo modo nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 2.   La cancellazione di una licenza di pesca dai relativi elenchi conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non incide sui limiti di capacità di pesca dello Stato membro che rilascia la licenza di cui all', paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1380/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2196:oj#art-46