Art. 48

Consultazione sulla detrazione di possibilità di pesca

In vigore dal 17 ott 2025
Consultazione sulla detrazione di possibilità di pesca Per le detrazioni di possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 2, 2 bis, 4 e 5, e dell'articolo 106, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione consulta lo Stato membro interessato in merito alle misure suggerite. Lo Stato membro interessato risponde entro 10 giorni lavorativi a questa consultazione da parte della Commissione.
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