Art. 49

Definizioni

In vigore dal 17 ott 2025
Definizioni Ai fini del presente capo per «banca dati elettronica» si intende una o più banche dati istituite dagli Stati membri per la convalida dei dati conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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Definizioni (Art. 49 Regolamento (UE) 2025/2196) — Testo vigente | Portale Normativo