Art. 44

Notifica delle decisioni riguardanti l'assegnazione dei punti

In vigore dal 17 ott 2025
Notifica delle decisioni riguardanti l'assegnazione dei punti 1.   Qualora l'autorità nazionale competente designata conformemente all'articolo 92, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non coincida con l'autorità unica di cui all', paragrafo 5, del medesimo regolamento, gli Stati membri provvedono affinché quest'ultima autorità venga informata in merito a ogni decisione adottata a norma del presente capo. 2.   Lo Stato membro di bandiera interessato informa il titolare della licenza di pesca e il comandante in merito ai punti a essi assegnati a norma dell'articolo 92, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   Gli Stati membri stabiliscono le procedure previste dal diritto nazionale per garantire la notifica tempestiva delle decisioni pertinenti al titolare della licenza di pesca e al comandante.
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Notifica delle decisioni riguardanti l'assegnazione dei punti (Art. 44 Regolamento (UE) 2025/2196) — Testo vigente | Portale Normativo