Art. 76
Sostanze attive gassose
In vigore dal 17 ott 2025
Sostanze attive gassose
1. La produzione di sostanze attive gassose mediante un processo continuo (ad esempio la separazione dell'aria) è costantemente monitorata per verificarne la qualità. I risultati di questo monitoraggio sono conservati in modo da consentire la valutazione delle tendenze.
2. I trasferimenti e le consegne di gas criogenico e liquefatto e il riempimento e l'etichettatura delle bombole e dei recipienti criogenici mobili sono conformi ai requisiti di cui all'allegato III, sezioni V.6.1 e V.6.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2091 relativo alla buona pratica di fabbricazione per i medicinali veterinari.
Storico versioni
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