Art. 76 · Sostanze attive gassose

Art. 76

Sostanze attive gassose

In vigore dal 17 ott 2025
Sostanze attive gassose 1.   La produzione di sostanze attive gassose mediante un processo continuo (ad esempio la separazione dell'aria) è costantemente monitorata per verificarne la qualità. I risultati di questo monitoraggio sono conservati in modo da consentire la valutazione delle tendenze. 2.   I trasferimenti e le consegne di gas criogenico e liquefatto e il riempimento e l'etichettatura delle bombole e dei recipienti criogenici mobili sono conformi ai requisiti di cui all'allegato III, sezioni V.6.1 e V.6.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2091 relativo alla buona pratica di fabbricazione per i medicinali veterinari.
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