Art. 60
Rigetto
In vigore dal 17 ott 2025
Rigetto
Si identificano e si sottopongono a quarantena le sostanze attive e i relativi intermedi che non soddisfano le specifiche stabilite. Si registra lo smaltimento finale dei materiali respinti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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