Art. 54

Convalida del processo

In vigore dal 17 ott 2025
Convalida del processo 1.   La convalida prospettica è utilizzata per tutti i processi relativi alla sostanza attiva. 2.   La convalida prospettica effettuata su un processo relativo a una sostanza attiva è portata a termine prima della distribuzione commerciale del medicinale veterinario fabbricato a partire da tale sostanza attiva. 3.   In deroga al paragrafo 1, la convalida concomitante può essere effettuata nei casi seguenti: a) i dati ottenuti dalla replica dei cicli di produzione non sono disponibili perché è stato prodotto solo un numero limitato di lotti di sostanza attiva; b) i lotti di sostanza attiva sono prodotti raramente; oppure c) i lotti di sostanza attiva sono prodotti mediante un processo convalidato che è stato modificato. 4.   Prima di portare a termine la convalida concomitante, i lotti si possono rilasciare e utilizzare nella fabbricazione di un medicinale veterinario sulla base di un monitoraggio e di prove approfonditi dei lotti di sostanza attiva. 5.   In ulteriore deroga al paragrafo 1 la convalida retrospettiva può essere effettuata per processi consolidati che sono stati utilizzati senza modifiche significative della qualità della sostanza attiva dovute a cambiamenti nelle materie prime, nelle attrezzature, nei sistemi, nei locali o nel processo di produzione. Questo approccio di convalida può essere utilizzato se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) sono state individuate caratteristiche qualitative critiche e parametri critici di processo; b) sono stati stabiliti controlli e criteri di accettazione in corso di fabbricazione adeguati; c) non si sono verificati guasti significativi dei processi o dei prodotti attribuibili a errori diversi da errori dell'operatore o guasti delle attrezzature non correlati all'idoneità delle attrezzature; d) sono stati stabiliti profili di impurezza per la sostanza attiva esistente. 6.   I lotti selezionati per la convalida retrospettiva sono: a) rappresentativi di tutti i lotti fabbricati durante il periodo di verifica, compresi i lotti che sono risultati non conformi alle specifiche; b) in numero sufficiente per dimostrare l'uniformità del processo. 7.   I campioni conservati possono essere utilizzati per le prove di convalida retrospettiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2154:oj#art-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo